Gara del 11/ 3/2012 CETRARO – CUTRO Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Cetraro, visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 comma 3 e 18 comma 1 lett. b) del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società CETRARO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) penalizzare la società CETRARO di UN punto in classifica; 3) infliggere alla società CETRARO l\\\'ammenda di € 500,00 per prima rinuncia. |