1a categ. gir.B Stag.2012-2013
Tabellino partita - 12.giornata and. |
domenica, 09 dicembre 2012 - 14:30 | |
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ROCCABERNARDA |
CARIATI |
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Delibera G.S.T. |
Riassunto |
Gara del 9/12/2012 ROCCABERNARDA – LA SPORTIVA CARIATESE Il Giudice Sportivo Territoriale, preso atto del preannuncio di reclamo da parte della società La Sportiva catiatese si soprassiede ad ogni decisione in merito. DELIBERA: Gara del 9/12/2012 ROCCABERNARDA A.S.D. - LA SPORTIVA CARIATESE Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.80 del 13.12.2012; letto il reclamo con il quale la società La Sportiva Cariatese chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara sostenendo che quest'ultima non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara almeno un calciatore nato dal 1.1.1993; lette le controdeduzioni della società Roccabernarda e la risposta della reclamante; Premesso che nel Campionato di Prima Categoria le società partecipanti hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa, anche in caso di sostituzioni successive di uno o più dei calciatori, almeno un calciatore nato dal 1º gennaio 1993 in poi e due calciatori nati dal 1º gennaio 1994 in poi; Accertato che la società Roccabernarda sin dall'inizio e per la intera durata della gara ha impiegato il giocatore Maiolo Gregorio nato il 26 settembre 1993 e non nato il 26.09.1983 per come erroneamente riportato nella distinta consegnata dall'arbitro alle società; Ritenuto che, pertanto, la società Roccabernarda si è attenuta a quanto ha stabilito il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria con delibera pubblicata nel C.U. n. 2 del 3.7.2012; in quanto impiegava per tutta la durata della gara il giocatore MAIOLO Gregorio nato il 26.09.1993; Ritenuto, altresì, che appare conforme a giustizia accreditare alla società La Sportiva Cariatese la tassa reclamo versata, essendo stata la reclamante tratta in inganno dalla errata compilazione della distinta di gara da parte della società Roccabernarda; delibera 1) rigettare il reclamo e, per quanto detto in premessa, accreditare sul conto della società La Sportiva Cariatese la tassa versata; 2) infliggere alla società Roccabernarda l'ammenda di € 100,00 per errata compilazione della distinta di gara; 3) pubblicare il risultato della gara Roccabernarda – La Sportiva Cariatese 2 - 1. |
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