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Tabellino partita - 6a giornata ritorno

domenica, 02 marzo 2014 - 15:00
GEPPINO NETTI  

GEPPINO NETTI

VIGOR ACRI


0


3

delibera G.S.T.

Riassunto
Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 11.03.2014, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA GARE DEL 2/ 3/2014 Gara GEPPINO NETTI – VIGOR ACRI Con reclamo ritualmente proposto la Società Vigor Acri, chiede l’assegnazione della perdita della gara per 0-3 alla Geppino Netti segnalando che la stessa, a seguito della sostituzione avvenuta al 25? del secondo tempo, del calciatore n. 7, VACCA Luigi (1992) con il calciatore n. 6, ROBERTI Vincenzo (1990), ha impiegato, sino al termine della gara, un solo calciatore “giovane”, disattendendo quindi la normativa relativa ai “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età” previsti per le gare del Campionato di Seconda Categoria 2013/2014; Controdeduce la Società Geppino Netti che sostiene come la sostituzione sia stata effettuata tra il calciatore n. 7, VACCA Luigi (1992) e il n. 6 GALLICCHIO Igor (1995) e che la distinta di gara rilasciata dall’arbitro, oggetto di modifiche effettuate manualmente a seguito del cambio delle maglie con diversa numerazione della Società ospitante, indica sostituzioni diverse da quanto in effetti realizzato in campo e che essa “sia stata evidentemente modificata successivamente alla gara”. Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che la Società Geppino Netti, dal 25? del secondo tempo, a seguito della sostituzione del calciatore n. 7, VACCA Luigi (1992) con il calciatore n. 6, RICCIO Fabio (1987), non ha ottemperato alla normativa, relativa ai “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età” previsti per le gare del campionato di Seconda Categoria, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 2 del Comitato Regionale Calabria del 02/07/2013. Non può essere accolta la tesi della Società Geppino Netti poichè le correzioni, apportate dall’arbitro, che figurano sulla copia allegata al referto di gara e sul supplemento dettagliato delle modifiche apportate alle distinte di gara, indicano che il calciatore subentrato con la maglia n. 6 sia il sig. RICCIO Fabio (1987); Pertanto visti l’art. 34 bis delle N.O.I.F., l’art. 35, comma 1, del Regolamento della L.N.D. e l’art. 17, comma 5, del C.G.S. delibera di - Accogliere il reclamo proposto dalla Società Vigor Acri, infliggendo alla Società Geppino Netti la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; - Comminare alla Società Geppino Netti l’ammenda di € 25,00 (venticinque/00) per inadeguata compilazione della distinta di gara; Dispone altresì l’accreditarsi della tassa versata.



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