2a categ. A 2013-2014
Tabellino partita - 8a giornata ritorno |
domenica, 16 marzo 2014 - 15:00 | |
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GEPPINO NETTI |
ORIOLO |
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decisione G.S.T. |
Riassunto |
GARE DEL 16/ 3/2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 16/ 3/2014 GEPPINO NETTI - ORIOLO Con reclamo ritualmente proposto, la società U.S. Geppino Netti chiede che venga assegnata la perdita della gara per 0 - 3 alla società U.S. Oriolo in quanto, quest’ultima, avrebbe impiegato un “presunto calciatore recante sulla maglia il n° 17, non identificato dall’arbitro e non presente nella distinta di gara” determinando una alterazione nello svolgimento della stessa, ledendo il proprio diritto di controllare la regolarità del calciatore che ne ha effettivamente preso parte e predisporre le proprie contromisure sul piano tecnico – tattico. Poichè sul rapporto arbitrale non figurava cenno alcuno a quanto lamentato dalla reclamante, si è provveduto a richiedere al direttore di gara un supplemento a chiarificazione dell’accaduto. In tale documento, l’arbitro, a proposito della partecipazione alla gara del calciatore con il nº 17 non presente in distinta, afferma trattarsi con certezza di RUBOLINO Giuseppe come tale identificato prima della gara con il n° 11 e di non essersi accorto nell’immediato della divergenza dei numeri di maglia. Dati per scontati i fatti così come risultanti dal rapporto arbitrale e dal relativo supplemento, che fanno piena prova nel presente procedimento, (non sono ammissibili le foto ed i filmati prodotti in quanto non ricorrono i presupposti di cui all'art.35 comma 1.2 e 1.4 C.G.S.) non si rileva da parte della società U.S. Oriolo alcuna irregolarità grave che abbia potuto alterare in qualche modo il risultato della gara od influire sullo stesso in quanto non permane incertezza sull’identità di chi ha preso parte alla gara. P.Q.M. Il Giudice Sportivo Territoriale delibera di: - Respingere il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Geppino Netti essendo stata accertata in modo inequivocabile, attraverso gli atti ufficiali, la posizione regolare del calciatore Rubolino, - Comminare alla società U.S. Oriolo l’ammenda di € 30,00 (trenta/00) per non aver controllato accuratamente l'equipaggiamento di un proprio calciatore. - Omologare il risultato conseguito sul campo. Dispone altresì l’incamerarsi della tassa reclamo. |
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