Calcio A5 serie C1 2013-2014
Tabellino partita - 5a giornata ritorno |
sabato, 08 febbraio 2014 - 15:00 | |
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BOVALINO |
FUTSAL PIETRAFITTA |
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delibera g.t. |
Riassunto |
Comunicato Ufficiale N.106 del 13 Febbraio2014 692 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE “serie C1” Gara del 8/ 2/2014 AMANTEA CALCIO A CINQUE- LOKRON CALCIO A 5 DELIBERE Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali ed in particolare il rapporto del Commissario di Campo dai quali risulta: Gara del 8/2/2014 BOVALINO CALCIO A CINQUE- FUTSAL PIETRAFITTA -che prima dell’inizio della gara alcuni tifosi del Bovalino Calcio a 5 insultavano, al loro arrivo, i giocatori della squadra avversaria con parole ingiuriose; -che una volta effettuato il saluto iniziale prima dell’inizio dell’incontro l’arbitro si avvicinava alla panchina del FutsalPietrafitta e notava che il calciatore Scrivano Paolo, n.1 della stessa società Futsal Pietrafitta accusava improvvisamente forti giramenti di testa; -che il Commissario di campo riferisce che dai propri accertamenti avrebbe rilevato che un calciatore del Bovalino Calcio a5 avrebbe colpito con uno schiaffo il portiere del Futsal Pietrafitta il quale, immediatamente portato negli spogliatoi, veniva visitato dai medici del 118 e quindi portato in ospedale per gli approfondimenti medici necessari; -che il calciatore Scrivano Paolo n.1 della società Futsal Pietrafitta non prendeva parte alla gara per l’aggressione subita; -che nel frattempo la gara aveva inizio e si concludeva senza ulteriori conseguenze; -che il Commissario di campo al termine della gara, non avendo assistito di persona all’episodio dello schiaffo, svolgeva delle indagini ed accertava che l’autore dello schiaffo al portiere del Futsal Pietrafitta Scrivano Paolo era stato il n.6 del Bovalino calcio a 5 Avarello Francesco; -che dopo la gara il Commissario di campo si recava presso la struttura ospedaliera di Locri dove verificava la presenza del portiere del Futsal Pietrafitta, accompagnato da due propri dirigenti, che veniva sottoposto a TAC ; rilevato che , ai sensi dell’art. 17 comma 1, la società ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione è punita con la punizione sportiva della perdita della gara. Ai sensi dello stesso art.17 qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnato riammessi al recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico della società, non si applica la punizione sportiva della perdita della gara ma la penalizzazione dei punti in classifica in misura almeno pari a quelli conseguiti. Come da comprovata giurisprudenza della CAF anche i calciatori, finché non vengono impiegati in campo, devono assimilarsi agli accompagnatori o sostenitori della società. rilevato che, pertanto, ritenuta la oggettiva e i nconfutabile responsabilità della società Bovalino Calcio a 5 , la sanzione applicabile al caso di specie è quella di togliere alla predetta società i punti conseguiti in siffatto modo; visto l’art. 17 comma 1 e 18 del CGS delibera 1.infliggere alla società BOVALINO CALCIO A 5 la penalizzazione di TRE punti in classifica in misura pari a quelli conseguiti al termine della gara; 2.infliggere al calciatore AVARELLO Francesco della società Bovalino Calcio a 5 la squalifica fino al 12 GIUGNO 2014; 3.infliggere alla società BOVALINO CALCIO A 5 l’ammenda di € 100,00 per il comportamento offensivo tenuto da alcuni propri sostenitori nei confronti dei componenti della squadra avversaria al loro arrivo al campo; 4.omologare il risultato della gara BOVALINO CALCIO A 5 –FUTSAL PIETRAFITTA = 6–2 |
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