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PostHeaderIcon Calcio A5 Serie B 2011-2012


Tabellino partita - 10.giornata and.

sabato, 26 novembre 2011 - 16:00
   

CADI REGGIO VV

GRAN MER. BAGHERIA


3


3

delibera giudice Sportivo

Riassunto
GARA DEL 26/11/2011: LICOGEST VIBO CALCIO A 5– GRAN MARELUNA BAGHERIA C5 Reclamo preposto dalla società LICOGEST VIBO CALCIO A 5 avverso l'esito della gara LICOGEST VIBO CALCIO A 5 -GRAN MARELUNA BAGHERIA C 5 Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini rileva: la ricorrente chiede che in danno della società GRAN MARELUNA BAGHERIA sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 prevista dall’art.17,comma 5 lett.A del C.G.S, per aver schierato il calciatore Surano Girolamo nato il 03.01.1996, in posizione irregolare in quanto sprovvisto della prescritta autorizzazione a partecipare ad attività agonistica,così come stabilito dall’art.34,co.3, delle N.O.I.F. Dagli accertamenti esperiti presso il competente Comitato Regionale Sicilia, è risultato che la predetta autorizzazione è stata rilasciata in data 03.02.2011 ed è stata pubblicata sul C.U. del C.R.Sicilia N.296 del 03.02.2011 . Ne consegue, pertanto, che il calciatore Surano Girolamo aveva titolo a prendere parte all’incontro richiamato in epigrafe svoltosi il 26-11- 2011. P.Q.M. Visti gli artt. 17, ,29, 33 e 348 del C.G.S.,e l’ art.34 delle N.O.I.F. a scioglimento della riserva di cui al C.U. N.215 del 30/11/2011, decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine della gara: LICOGEST VIBO CALCIO A 5 - GRAN MARELUNA BAGHERIA C 5 3 - 3 b) di addebitare alla società ricorrente la relativa tassa di reclamo.



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