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PostHeaderIcon 2a categoria girone "A" 2015-2016


Tabellino partita - 9a giornata ritorno

sabato, 19 marzo 2016 - 15:00
AMENDOLARA ORIOLO

AMENDOLARA

ORIOLO


3


0

G.S.T.

Riassunto
gara AMENDOLARA - ORIOLO del 19/03/2016 Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il relativo supplemento dai quali risulta che: - l’arbitro, al 29’ del secondo tempo, dopo aver espulso per somma di ammonizioni il calciatore n. 8 della società Oriolo, sig. MUNDO Gelsomino, veniva raggiunto di corsa dal calciatore n. 6 della società Oriolo, sig. FLOCCO Antonio, che lo spintonava con violenza sul petto; - che dopo aver notificato il provvedimento di espulsione a carico di FLOCCO Antonio, il Direttore di Gara veniva accerchiato da tutti i calciatori della società Oriolo, compresi quelli di riserva; - che in questa occasione, l’arbitro, veniva colpito alle spalle da una violenta testata alla nuca che gli provocava forte dolore e vertigini senza riuscire ad identificarne il responsabile; - che contestualmente il calciatore n. 15 della società Oriolo, sig. TRUPO Mattia, indirizzava uno sputo nei confronti dell’arbitro attingendolo al collo; - che lo stesso gli toglieva il taccuino dalle mani e lo prendeva a calci; - che l’arbitro, persistendo il forte dolore alla testa, non era più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara e la sospendeva definitivamente rifugiandosi nel proprio spogliatoio; - che il Direttore di Gara, al suo rientro, si recava presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Rossano ove gli veniva diagnosticato un “Trauma cranico lieve” con prognosi di giorni 2 (due); Tutto ciò premesso e considerato, Visti gli artt. 17, 18 e 19 del C.G.S delibera di - Infliggere alla società Oriolo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; - Squalificare il calciatore TRUPO Mattia fino al 22 settembre 2016; - Squalificare il calciatore FLOCCO Antonio fino al 30 giugno 2016 per aver spintonato con violenza l’arbitro sul petto; - Squalificare il calciatore FLOCCO Antonio, in qualità di capitano, fino al 30 giugno 2018 per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 3 comma 2 del C.G.S.; - Penalizzare la società Oriolo di 1 (uno) punti in classifica; - Comminare alla società Oriolo l’ammenda di € 100,00.



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